Art. 17.
(Sedi montane di attività e strutture di alta qualificazione).

      1. L'articolo 14 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è sostituito dal seguente:

      «Art. 14 (Decentramento di attività e servizi). - 1. Su proposta della Conferenza

 

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unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono emanate direttive per sollecitare e vincolare le amministrazioni, anche autonome, dello Stato a decentrare nei comuni montani e nelle comunità montane proprie sedi, attività e servizi, con specifico riguardo a istituti di ricerca, laboratori, università, musei, infrastrutture culturali, ricreative e sportive, ospedali specializzati, case di cura e di assistenza, disponendo gli stanziamenti finanziari necessari».